venerdì 7 febbraio 2014

QUESTIONI CONTROVERSE NELLA NOMINA DEI SUPPLENTI DA PARTE DELLE SCUOLE


   Proviamo a riepilogare in modo organico le varie problematiche che si possono determinare nella individuazione dei supplenti e nella stipula dei contratti a tempo determinato da parte delle scuole. Si tratta di materiali in parte già pubblicati, ma che per comodità di consultazione riportiamo nuovamente.

1. Quando e come si nominano i supplenti per le assenze del personale della scuola
2. Spezzoni fino a 6 ore
3. Completamento di orario e cumulabilità di incarichi
4. Validità del servizio per il sabato e la domenica e retribuzione dei mesi estivi
5. Incompatibilità
6. Risoluzione anticipata del contratto e accettazione di altri incarichi nella scuola
7. La mancata assunzione in servizio per giustificati motivi
1) Quando e come si chiamano i supplenti per le assenze del personale della scuola (scheda pubblicata sul sito il 4/5/2006)

PERSONALE DOCENTE/EDUCATIVO

In caso di assenze dei docenti/educatori in servizio si provvede alla sostituzione con contratti a tempo determinato utilizzando le graduatorie d‟istituto. Nei vari ordini e gradi di scuola ci sono regole diverse per definire il momento della chiamata.

PERSONALE EDUCATIVO

Si provvede alla sostituzione fin dal primo giorno qualunque sia la durata dell‟assenza.

SCUOLA DELL’INFANZIA

Per procedere alla sostituzione: non c‟è nessun vincolo sulla durata dell‟assenza.

SCUOLA PRIMARIA

Per le assenze fino a 5 giorni, non si procede al conferimento della supplenza se è possibile utilizzare personale interno al plesso per le ore di contemporaneità non programmate dal collegio docenti per: “attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da Paesi extracomunitari.” (CCNL 2002-2005 Art. 26 C. 5). Naturalmente, anche per tali assenze, si procede alla sostituzione con personale a tempo determinato se nel plesso non siano disponibili ore di contemporaneità non programmate ovvero non ve ne sia a sufficienza per garantire l‟intero orario di servizio.
In considerazione della competenza che ha la contrattazione integrativa di istituto (art. 6 c.2-i del CCNL 2002-2005) sull‟organizzazione del lavoro docente, è opportuno che le modalità, i tempi e le procedure di sostituzione siano inseriti nel contratto d‟istituto.

Per le assenze oltre i 5 giorni si procede regolarmente al conferimento di incarichi a tempo determinato.

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