Proviamo a riepilogare in modo organico le varie
problematiche che si possono determinare nella individuazione dei supplenti e
nella stipula dei contratti a tempo determinato da parte delle scuole. Si
tratta di materiali in parte già pubblicati, ma che per comodità di
consultazione riportiamo nuovamente.
1. Quando e come si nominano i supplenti per le assenze del
personale della scuola
2. Spezzoni fino a 6 ore
3. Completamento di orario e cumulabilità di incarichi
4. Validità del servizio per il sabato e la domenica e
retribuzione dei mesi estivi
5. Incompatibilità
6. Risoluzione anticipata del contratto e accettazione di
altri incarichi nella scuola
7. La mancata assunzione in servizio per giustificati motivi
1) Quando e come si chiamano i supplenti per le assenze del
personale della scuola (scheda pubblicata sul sito il 4/5/2006)
PERSONALE DOCENTE/EDUCATIVO
In caso di assenze dei docenti/educatori in servizio si
provvede alla sostituzione con contratti a tempo determinato utilizzando le
graduatorie d‟istituto. Nei vari ordini e gradi di scuola ci sono regole
diverse per definire il momento della chiamata.
PERSONALE EDUCATIVO
Si provvede alla sostituzione fin dal primo giorno qualunque
sia la durata dell‟assenza.
SCUOLA DELL’INFANZIA
Per procedere alla sostituzione: non c‟è nessun vincolo
sulla durata dell‟assenza.
SCUOLA PRIMARIA
Per le assenze fino a 5 giorni, non si procede al
conferimento della supplenza se è possibile utilizzare personale interno al
plesso per le ore di contemporaneità non programmate dal collegio docenti per:
“attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero
individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di
apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare
provenienti da Paesi extracomunitari.” (CCNL 2002-2005 Art. 26 C. 5).
Naturalmente, anche per tali assenze, si procede alla sostituzione con
personale a tempo determinato se nel plesso non siano disponibili ore di
contemporaneità non programmate ovvero non ve ne sia a sufficienza per
garantire l‟intero orario di servizio.
In considerazione della competenza che ha la contrattazione
integrativa di istituto (art. 6 c.2-i del CCNL 2002-2005) sull‟organizzazione
del lavoro docente, è opportuno che le modalità, i tempi e le procedure di
sostituzione siano inseriti nel contratto d‟istituto.
Per le assenze oltre i 5 giorni si procede regolarmente al
conferimento di incarichi a tempo determinato.
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